Risk Philosophy

"Il Risk Management è una componente cruciale di ogni strategia di
creazione di valore e di massimizzazione del rendimento del capitale investito
da un'impresa" (A. Profumo, CEO Unicredit Group)


mercoledì 14 novembre 2012

What if the Internet collapsed?

What if the Internet collapsed? Rob Wainwright, the Director of Europol, on how the infrastructure underpinning the World Wide Web is vulnerable to attack. The interview is part of the Risk Response Network’s “What if?” series. The Risk and Responsibility in a Hyperconnected World – Pathways to Global Cyber Resilience was released on the 31st May 2012. What is your main area of expertise and interest? My field of expertise is combating serious international crime and terrorism, including cyber crime. What would you say is the greatest or the most under-estimated risk in your field? I would say the instability and vulnerability of the Internet’s infrastructure. We are living in an increasingly hyperconnected world, which was one of the big themes of Davos 2012. We now have 5 billion devices, from computers to cars to kitchen ovens, which access the Internet remotely. This increasing connectivity is making the Internet hugely important both for business and private life, but it creates vulnerability. Certainly in my world, there is a feeling that we understand the benefits of the Internet far more than the risks. How might a worst case scenario play out? We could be looking at a malicious attack by hacktivists or, in the worst case scenario, even terrorists, targeting the core systems that maintain the infrastructure of the Internet. They might attack the DNS, or domain name system: this is effectively the Internet’s directory, converting the numerical codes of IP addresses into words that can be searched on the Internet. If this were brought down, web pages would no longer be accessible. There is also the Border Gateway Protocol, which connects the regional hubs of the Internet to make it the global instrument that it is, supporting society and business. If either of these two systems were successfully attacked, for example using botnets, or distributed denial of service attacks, this would take down the Internet and have a huge effect on the way in which we do our business. Can you give any examples of cases where the vulnerabilities of the system were exploited? The last time that these core systems were attacked in a significant way was, as far as I know, way back in 2007. Some of the so-called “Root Servers” of the domain name system were indeed damaged. There are 13 of these Root Servers around the world. I think six of them were damaged in that attack, two of them quite seriously. It caused some disruption but recovery was quick and therefore no long-lasting damage was caused. Having said that, I think the activity of hacktivist groups is now showing that they are using increasingly sophisticated methods, particularly involving botnets, and my fear is that some groups have a greater capability now. They are showing this capability in different ways, including their disruptive attacks on financial institutions. We also, of course, have a huge cyber crime industry, with organized crime syndicates themselves developing very sophisticated ways to steal identities and carry out fraudulent activity online to the tune of billions of dollars each year. So, there is a big profit motivation here, as well as a potential terrorist threat. There are some very dangerous motivations that could inspire a disruptive attack on the critical infrastructure that maintains the Internet. If we take the case of organized crime, do any noteworthy examples stand out? Some of the threats that we are monitoring at Europol are those that allow a digital underground economy to flourish. In particular, personal data has become the oil in the machine. Millions of personal data are stolen from everyday citizens, which are then used online to create fraudulent identities to carry out massive attacks on people, governments and businesses as well. In one year alone, we estimate that a minimum of €100 billion in VAT fraud is committed online in the European Union alone. We see this happening along with the more traditional attacks, in which crime syndicates are involved in the proliferation of child sex abuse images online. So this is a multidimensional problem, which is certainly getting harder to police. And how do you police it? Well, there is a lot that we can do in the law enforcement community to increase our digital forensic capability so that we can investigate and identify early enough the first signs of serious criminal activity online. This means boosting our intelligence capabilities as well as increasing the extent to which we can share intelligence between national police agencies. Europol has a particular role in the EU to promote that, but I think law enforcement cannot do this alone. The Internet is central to all aspects of business and life and it is important therefore that a multistakeholder community address this problem. I am part of the World Economic Forum’s major new Cyber Resilience Initiative, Risk & Responsibility in a Hyperconnected World, which calls on business leaders, political leaders and law enforcement chiefs to sign up to the idea that we have to move on in our work to defeat cyber crime beyond the traditional area of securing our own perimeters. It’s not just bigger locks we need any longer, but a recognition that when we are online, we cannot operate with zero risk. We need to recognize that this is an interdependent problem and that we are all dependent on the Internet in this hyperconnected world in which we now live. And if I were to ask you what is your greatest personal fear? I am very worried by this great misplaced confidence in the unbreakable nature of the Internet. It is not unbreakable: it can collapse, it may indeed collapse. There is a parallel with the financial crisis. Very few people predicted the Armageddon scenario or paid much attention to it, and yet here we are deep in recession in many parts of the world. I don’t want to be a doomsday merchant, but I think the collapse of the Internet would have a very, very significant impact. This is what we referred to in Davos as the ‘dark side’ of the Internet, the dark side of connectivity. What drives me in my job is the need to protect people and society from these very significant cyber security threats. This is not just about protecting our economy, it is also about protecting the most vulnerable people in society. It angers me when I see fraudsters liberally preying on the weak and the old and the vulnerable with their scams online, telling people that they have won the lottery and if they could just give US$ 50 they would release the funds. So many unsuspecting older people are falling victim to these terrible scams. We have to stop these guys. We also have to stop the people who are preying on children. There has been an explosion of child sex abuse activity online and some of the cases that I have been involved with in the last two years have been operating against some of the largest online paedophile communities in the world.
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venerdì 9 novembre 2012

Sandy Hurricane

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giovedì 13 settembre 2012

Perizie Assicurative

L'accadimento di un sinistro è spesso uno dei momenti più delicati del rapporto tra la Compagnia Assicuratrice e l'Assicurato, in cui quest'ultimo verifica se la polizza sottoscritta risponde alle proprie esigenze. Da una parte esiste quindi la Compagnia, sempre più attenta al budget ed al contenimento dei costi, ma anche sempre più orientata a politiche customer oriented dove il prodotto viene cucito sulle necessità del cliente. Dall'altra l'Assicurato, spesso prevenuto, che vede nel sinistro un momento di verifica delle proprie aspettative ("con tutti i premi che ho pagato in questi anni senza avere nemmeno un sinistro...") nei confronti della Compagnia. Per i suddetti motivi diventa estremamente importante l'attività del broker/agente, che ha il contatto diretto con l'Assicurato, e sopratutto del Perito fiduciario della Compagnia, che riceve il mandato per l'accertamento e la stima dei danni, che verranno riassunti in una Relazione di Perizia. Nella perizia vengono evidenziate anche le possibili criticità, ossia i motivi per cui il danno potrebbe non essere indennizzato o indennizzato solo in parte, nonché altre informazioni importanti per la Compagnia (ad esempio le possibili rivalse). Solitamente il danno viene indennizzato, a meno delle detrazioni contrattuali (franchigie e/o scoperti) con piena soddisfazione dell'Assicurato, in altri casi al contrario possono nascere problemi che, solitamente, vengono risolti nominando un Perito di Parte. Come già detto in un precedente post, il Perito di Parte è una figura prevista dal contratto assicurativo (Procedura della Liquidazione del danno - Nomina dei Periti Liquidatori) che, nominata dall'Assicurato, assiste quest'ultimo nel raggiungimento del giusto indennizzo nei confronti della Compagnia, interagendo col Perito di Compagnia. Se, nonostante gli sforzi per raggiungere un accordo permangono delle differenze di opinione, i due Periti devono nominarne un terzo: il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
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giovedì 31 maggio 2012

Terremoto & Risarcimento Assicurativo (3)

Il Perito di Parte è una figura prevista dal contratto assicurativo (Procedura della Liquidazione del danno - Nomina dei Periti Liquidatori) che, nominata dall'Assicurato, assiste quest'ultimo nel raggiungimento del giusto indennizzo nei confronti della Compagnia, interagendo col Perito di Compagnia e sollevando l'Assicurato da tutte quelle incombenze che lo distolgono da questioni più urgenti attinenti il ripristino della normale attività produttiva. L'attività del Perito di Parte è puramente tecnica, e non deve sostituire in alcun modo il broker o l'agente di fiducia coi quali, anzi, deve sempre collaborare nel rispetto dei reciproci ruoli. Essendo un perito assicurativo, e lavorando quindi anche per le Compagnie, è evidente che il Perito di Parte non potrà accettare incarichi "contro" quelle Compagnie per le quali riveste il ruolo di fiduciario. Ciò sarebbe, oltre che di cattivo gusto, anche deontologicamente scorretto. Quasi tutte le polizze prevedono tra le varie garanzie anche il compenso per il Perito di Parte: in questi casi, a meno di attività svolte particolarmente complicate e onerose, l'Assicurato non deve corrispondere alcunché al perito scelto, la cui parcella sarà liquidata dalla Compagnia stessa. Il lavoro del Perito di Parte si sintetizza nelle seguenti fasi: - apertura del sinistro presso la Compagnia e primi contatti col Perito di Compagnia incaricato; - acquisizione di materiale documentale e fotografico; - accertamento delle cause del danno; - stima del danno reale e del danno indennizzabile secondo le condizioni di polizza; - definizione del sinistro e della somma liquidabile; - stesura relazione peritale (Verbale di Perizia) congiuntamente al Perito di Compagnia. Inoltre il Perito di Parte dovrebbe essere in grado di aiutare l'Assicurato, consigliandolo nelle scelte più adatte per la ripresa della propria attività lavorativa e indirizzandolo se necessario verso società di bonifica di comprovata esperienza. In quest'ottica sarebbe bene che il Perito di Parte non fosse chiamato solo a sinistro avvenuto, ma intervenisse in maniera preventiva per ridurre i rischi presenti all'interno dell'azienda e verificare la correttezza delle somme assicurate, evitare nel limite del possibile problemi di operatività delle garanzie prestate dalla polizza assicurativa.
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Terremoto & Risarcimento Assicurativo (2)

L'Italia è un territorio geologicamente giovane, ancora soggetta a intensi processi morfogenetici. Come dimostrato dal sisma del 20 e del 29 maggio in Emilia, zona che fino a pochi giorni fa era considerata a pericolosità sismica medio-bassa, tutta l'Italia deve essere considerata a forte rischio sismico e, come tale, è necessario prendere le necessarie precauzioni. Da un punto di vista di una corretta gestione dei rischi (risk management), si trasferisce il rischio quando questo è poco probabile che accada ma le sue conseguenze possono essere devastanti, ed il terremoto è proprio uno di quei rischi che val la pena trasferire ad una Compagnia Assicuratrice, e ciò vale sia per i cittadini (pensiamo a quante persone sono dovute sfollare dalle proprie abitazioni dichiarate inagibili), sia per le imprese (quanti imprenditori si ritrovano col capannone sventrato e i macchinari inutilizzabili). Questi ultimi dovrebbero prendere in considerazione anche la possibilità di ricorrere ad una polizza contro i Danni Indiretti, intendendo con questo la perdita di Profitto Lordo (o del Margine di Contribuzione) derivante dal sinistro, e che in pratica copre la riduzione del giro d'affari e l'aumento dei costi di lavorazione necessari al ripristino della normale attività lavorativa.
Ormai il mercato assicurativo offre numerosi prodotti di questo genere, e l'unica accortezza è quella di stabilire con ragionevole certezza le somme da assicurare, nonché prevedere le franchigie/scoperti più adeguati alle proprie esigenze. In caso di sinistro sarà cura del broker o dell'agente di fiducia proporre all'Assicurato una terna di nominativi tra i quali scegliere il cosiddetto Perito di Parte, figura tecnica prevista dalla Polizza che assiste il danneggiato durante la fase di liquidazione del danno, cooperando con il Perito di Compagnia per la definizione del sinistro in tempi rapidi.
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Terremoto & Risarcimento Assicurativo (1)

E' stato pubblicato in G.U. n.113 del 16.05.2012 il Decreto Legge n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile" cui di seguito si riporta un estratto: Art. 2 Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamita' naturali 1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamita' naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamita' naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamita' naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprieta' di privati. Per favorire altresi' la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamita' naturali, i premi relativi all'assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamita' naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamita' naturali ai fabbricati di proprieta' di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2. 2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalita' e termini per l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri: a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamita' naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno; b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati; c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilita', anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato; d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione. Il Caso (o la Sfortuna) ha voluto che dopo pochi giorni, il 20 ed il 29 maggio, ci siano stati due terremoti devastanti in Emilia, con 17 morti accertati, decine di senza tetto e un numero impressionante di aziende, in uno dei comparti più avanzati e strategici di tutta Italia, che hanno dovuto interrompere la propria attività produttiva. Inutile dire che i danni sono ingenti, sia per le famiglie che per le imprese, ma sopratutto per l'intera economia nazionale se è vero che quella parte di Emilia contribuisce per l'1% del PIL nazionale. L'atteggiamento del Governo è teso a responsabilizzare i privati sul tema delicato della prevenzione, introducendo il principio della responsabilità diretta del cittadino nella tutela dei propri beni e di una nuova cultura del rispetto del territorio. Tale atteggiamento, tuttavia, è a mio parere non accettabile se non supportato da adeguate incentivazioni fiscali. La responsabilizzazione del cittadino è un concetto che può trovare senso se fatto dalle Compagnie stesse, che già applicano franchigie e scoperti proprio in quest'ottica, costringendo l'assicurato a prendersi cura della cosa assicurata a fronte, però, di un intervento in caso di sinistro. Il Governo, al contrario, trasferisce il rischio sui cittadini senza dare in cambio nulla, cosa a mio parere inaccettabile in una democrazia. Inoltre, l'art.3 del Decreto recita: 3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare: a) mappatura del territorio per grado di rischio; b) stima della platea dei soggetti interessati; c) dati percentuali sull'entita' dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza; d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa. E' evidente che, nel caso del terremoto in Emilia, la Protezione Civile non ha avuto il tempo materiale per dare queste informazioni al Governo. Inoltre trovo inquietante il comma a): la Regione Emilia, fino alle 04:00 del 20.05.2012, era considerata zona a pericolosità medio-bassa. Ma come dimostrato dai terremoti del 20 e del 29 maggio dobbiamo cominciare a considerare tutta l'Italia a forte rischio sismico, e ormai ha poco senso fare una classifica di pericolosità. Un sisma dalle conseguenze devastanti può accadere ovunque, anche in zone dove fino ad oggi non si erano mai verificati eventi del genere.
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venerdì 30 settembre 2011

Risk Management & Banche

Kweku Adoboli è un trader ghanese della sede londinese di UBS, che ha creato un buco da 2,3 miliardi di dollari con false ricoperture nelle operazioni su Etf da lui gestite, nel tentativo maldestro di moltiplicare i profitti e recuperare il terreno perduto durante la crisi. La notizia ha fatto scalpore per l'entità del buco, ma la cosa che deve far riflettere è come sia potuta succedere una cosa del genere. Dopo l'esplosione della crisi dei mutui subprime, ed il fallimento di Lehmann Bros. tutti avevano puntato il dito sulla necessità di aumentare i controlli, portando il RM a modello di riferimento da applicare con severità a tutti i livelli ed in tutti gli istituti. Evidentemente c'è ancora molto da fare, se è vero che potrebbero esserci altri Kweku Adoboli in giro per il mondo ad agire senza controllo.
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giovedì 2 dicembre 2010

Continuità normativa tra 547/55 & 81/08

Corte di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 26754 del 12 luglio 2010 (u. p. 5 maggio 2010) – Pres. De Maio – Est. Amoroso – P.M. Passacantando – Ric. M. M.

Vi è mera successione di leggi nel tempo e continuità normativa tra il dlgs 81/08 e la precedente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Citate dalla Suprema Corte numerose corrispondenze fra vecchie e nuove disposizioni. Si ripetono le sentenze della Corte di Cassazione finalizzate a chiarire il rapporto fra le disposizioni di legge di cui al Dlgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro entrato in vigore il 15/5/2008, e quelle corrispondenti contenute nei precedenti decreti presidenziali e legislativi che lo stesso Dlgs ha abrogato. In questa sentenza, infatti, la suprema Corte ha avuto modo di ribadire quanto dalla stessa già affermato in alcune precedenti espressioni sull’argomento e cioè che esiste una continuità normativa fra le vecchie e le nuove disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Il caso posto questa volta all’attenzione della Corte di Cassazione ha riguardato la contestazione effettuata ad un datore di lavoro al quale sono state contestate, nel corso di una ispezione effettuata dall’organo di vigilanza in un cantiere edile dove era in corso la ristrutturazione di una palazzina, le violazioni di cui :

all’articolo 27 del D.P.R. 27/4/1955 n. 547 perché le solette degli ultimi piani erano risultate prive sui lati prospicienti il vuoto di idonei parapetti normali e di tavole fermapiede atti ad impedire la caduta di persone non essendo gli stessi risultati conformi a quanto previsto dall’articolo 26 comma 1 dello stesso decreto presidenziale;
all’articolo 68 comma 1 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 perché le aperture lasciate sulle varie solette del cantiere erano prive del normale parapetto e tavola fermapiede e non erano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella di calpestio dei ponti di servizio atti ad impedire la caduta di persone nel vuoto;
all’articolo 69 comma 1 del citato D.P.R. n. 164/1956 perché le aperture nei muri prospicienti il vuoto dei pianerottoli e delle rampe delle scale fisse in cemento armato che servivano da collegamento ai piani della palazzina non erano in alcuni punti munite di parapetti normali con tavole fermapiede fissate rigidamente ovvero sbarrate convenientemente in modo da impedire la caduta di persone verso il vuoto;
all’articolo 28 comma 4 del D.P.R. n. 164/1956 perché in corrispondenza dei luoghi di transito o di stazionamento (zona cortile interno dell’edificio adiacente alla palazzina in costruzione e lato strada in prossimità delle testate del ponteggio e zona di ingresso alla palazzina in costruzione) non erano stati sistemati, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto;
all’articolo 267 del D.P.R. n. 547/1955 perché si era riscontrata la presenza di quadri elettrici e conduttori elettrici flessibili, utilizzati per l’alimentazione di attrezzature portatili, che non erano stati installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con elementi sotto tensione.
Non essendo risultato nel corso di un successivo sopralluogo da parte dell’organo di vigilanza che le situazioni di rischio fossero state rimosse né che il contravventore avesse attivato la procedura di estinzione delle infrazioni mediante il pagamento in sede amministrativa delle sanzioni ridotte, così come previsto dal Dlgs. n. 758/1994, è stato chiamato a rispondere delle suddette violazioni della normativa antinfortunistica il legale rappresentante dell’impresa edile impegnata nella ristrutturazione del fabbricato. Successivamente il Tribunale, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, lo ha condannato alla pena di euro duemilaquattrocento di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Tribunale, in riferimento all’osservazione difensiva fatta dall’imputato relativa alla “abrogatio legis” delle disposizioni contestategli a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 81/2008, aveva avuto modo di osservare che si era in presenza di una mera successione di leggi nel tempo in materia di sicurezza sul lavoro con piena applicazione del disposto dell’articolo 2 c.p., comma 4.

L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione che ha però dichiarato lo stesso inammissibile e nel far ciò la Corte stessa ha ribadito che “vi è mera successione di leggi nel tempo tra il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la precedente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro; vi è quindi continuità normativa ripetutamente affermata da questa Corte in relazione a numerose fattispecie previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro”. A proposito la Sez. III ha fatto notare che già in precedenza la Corte di Cassazione aveva posta in evidenza, citando le relative sentenze, una chiara corrispondenza:
“a) tra l’articolo 8 dell’abrogato Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 e la nuova fattispecie prevista dal combinato disposto degli articoli 63 e 64 e articolo 68, lettera b), in relazione all’All. 4, punto 1.4.1, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (Cass., sez. 3, 7 maggio 2009 – 11 giugno 2009 n. 23976);

b) tra l’articolo 7 dell’abrogato Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e la nuova fattispecie incriminatrice di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63 (Cass., sez. 3, 7 maggio 2009 – 17 luglio 2009, n. 29543);

c) tra il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34 e al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 63 e 64 (Cass., sez. 3, 3 marzo 2009 – 23 aprile 2009, n. 17218);

d) tra l’abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quanto al reato di omessa richiesta ai Vigili del fuoco della visita preventiva di collaudo per un’attività sottoposta a prevenzione incendi (Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009 – 17 aprile 2009, n. 16313);

e) tra il Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 12, comma 2 e quella, più gravemente punita, oggi contemplata dall’articolo 118, comma secondo, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 in riguardo all’obbligo di provvedere all’armatura ed al consolidamento del terreno (Cass., sez. 3, 28 gennaio 2009 – 27 marzo 2009, n. 13533);

f) tra il Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 39, comma 1, e quella, più gravemente punita, oggi contemplata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, comma 1, e articolo 64 (Cass., sez. 3, 28 gennaio 2009 – 27 marzo 2009, n. 13533);

g) tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 32, comma 1, lettera b), dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 13, comma 10, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articoli 20 e 21) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 68, comma 1, lettera b) (Cass., sez. 3, 10 ottobre 2008 – 6 novembre 2008, n. 41367).
“Analogamente”, ha concluso la suprema Corte, “sussiste continuità normativa tra le fattispecie di cui all’imputazione e quelle previste rispettivamente – per i capi sub a), b) e c) – dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 126 che prevede come reato la violazione della prescrizione secondo cui gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione; per il capo sub d), dal medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111 che prevede come reato la violazione degli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota; e per il capo sub c), dall’articolo 80 che prevede come reato la violazione dell’obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione”.
Fonte: porreca.it
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martedì 13 luglio 2010

Giudice di Pace di Brescia: ristrutturazione in vista

In qualità di RSPP degli Uffici del Giudice di Pace di Brescia, ci siamo attivati affinchè la struttura venisse messa a norma. I sopralluoghi avevano evidenziato infatti alcune criticità rilevate anche dai tecnici del Comune di Brescia che, prontamente e con spirito di collaborazione, si sono attivati per la messa in sicurezza dell'immobile.
Il Dr. Nesi, responsabile dell'Ufficio, nell'occasione ha convocato la stampa.
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mercoledì 7 luglio 2010

La definizione giuridica di regola d’arte e di norma tecnica della sicurezza degli impianti

Il giudice per valutare la diligenza dell’adempimento del debitore nelle obbligazioni deve, secondo quanto disposto dall’articolo 1176 del codice civile, valutare il suo comportamento soggettivo con riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia e, qualora il contenuto dell’obbligazione consista nello svolgimento di un’attività professionale, alla natura dell’attività esercitata. In tale ultima ipotesi il contenuto dell’obbligazione consiste nelle tecniche proprie della attività specializzata ed il grado di diligenza del debitore, esperto in
un’attività professionale, appare più elevato 1 della diligenza del buon padre di famiglia poiché, in questo caso, occorre operare il riferimento al risultato specifico che comporta l’obbligazione assunta. A tal proposito osservasi che l’appaltatore o il prestatore d’opera, incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1175 del codice civile (che impone al debitore ed al creditore di operare secondo le regole di correttezza) se
non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell’arte, dell’idoneità delle predette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola, parimenti, i doveri di adempiere all’obbligazione con correttezza e buona fede se, avendo accertato l’inidoneità di tali strutture, proceda ugualmente all’esecuzione dell’opera.
Inoltre il prestatore d’opera qualificato deve essere in grado di valutare le modalità di esecuzione del lavoro che gli viene affidato e di garantirne l’esecuzione con la professionalità e la diligenza che il caso richiede: ne consegue che l’accettazione , senza riserve di eventuali particolari difficoltà di eseguire la prestazione , fa sorgere a carico del prestatore l’obbligo di eseguirla a regola d’arte. Il riferimento all’adempimento della prestazione secondo la regola d’arte, la quale pertanto costituisce un'obbligazione di risultato e non di mezzi, è rilevante per:
- stabilire, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, la responsabilità del debitore che è tenuto al risarcimento del danno se non esegue esattamente la prestazione dovuta laddove non provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa al medesimo non imputabile;
- permettere al creditore, secondo quanto stabilito dall’articolo 2224 del codice civile qualora il prestatore dell’opera non proceda all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto e a regola d’arte , di stabilire un congruo termine entro il quale il debitore deve conformarsi a tali condizioni, che, se trascorre inutilmente, consente al creditore di recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per quanto riguarda la responsabilità penale occorre rilevare che in materia
antinfortunistica le misure indicate dalla legge hanno carattere tassativo e non possono essere sostituite con altre reputate equivalenti : infatti se il legislatore ha ritenuto che un determinato infortunio sul lavoro sia meglio scongiurato adottando una ben precisa cautela, il destinatario della norma deve rispettare le prescrizioni e qualora si accerti l’inosservanza di queste, in caso di sinistro, risponderà dell’evento , a meno che non dimostri che lo stesso non è riconducibile al tipo di evento che la regola intendeva prevenire. Inoltre il rispetto della
regola d’arte riveste carattere fondamentale nel costituire un addebito di colpa specifica consistita nella violazione delle generali regole di prudenza le quali regolano il rapporto tra datore di lavoro e soggetto subordinato . In merito la giurisprudenza stabilisce che il comandante della nave da carico, ovvero l’ufficiale di bordo da costui delegato, è penalmente responsabile della morte di un lavoratore ove l’evento trovi causa o concausa nella disattenta predisposizione di un pavimento sul quale viene svolto il lavoro di carico e di scarico a cui l’operaio era destinato. Infatti nel caso esaminato l’ ufficiale aveva omesso di vigilare affinché
il paiolato in assi di legno, sovrastante il boccaporto d una stiva, dove l’operaio svolgeva la sua attività, fosse stato montato a regola d‘arte, poiché , durante lo svolgimento della movimentazione delle merci, venivano sconnesse delle assi e, in tal modo , si creava un vuoto nel quale l’operaio precipitava , trovando così la morte. Le regole d’arte rivestono inoltre particolare importanza nelle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile , disciplinate dalla legge 6/12/1971 n. 1083, per le quali (art.1) : “tutti i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche delle buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza “. L’articolo 3 della stessa legge introduce il principio per il quale: “ i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas , di cui ai precedenti articoli , realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI – CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza . Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l’industria , il commercio e l’artigianato.” L’articolo 7 , comma primo, della legge 5/3/1990 n. 46 sancisce l’obbligo per le imprese installatrici di “eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte . I materiali ed i componenti realizzati secondo le regole di
sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte”.
Per di più l’articolo 5 , comma primo, del DPR 6/12/1991 n. 447 afferma che “i materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche , per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI e del CEI , nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d’arte.”.
Le regole dell’arte sono inoltre rilevanti anche per quanto stabilito dal DPR 6/6/2001 n. 380 (testo unico sull’edilizia) per il quale:
(art. 130) “ai fini della commercializzazione , le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive , di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione “;
(art. 134) “qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico , anche se non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione , a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario “. Dall’esame della giurisprudenza e della legislazione citate si rileva una differenza concettuale tra regole dell’arte e le norme tecniche con differenti conseguenze giuridiche. Invero i due concetti trovano una netta distinzione nella legge n. 317 del 21/6/1986 , attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche che definisce (art.1):
PRODOTTO: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli ;
SPECIFICA TECNICA : una specifica normativa contenuta in un documento che definisce
le caratteristiche richieste a un prodotto , quali i livelli di qualità o di utilizzazione , la sicurezza, le dimensioni , nonché le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita , la terminologia , i simboli , le prove ed i metodi di prova , l’imballaggio , la marcatura e l’etichettatura e le procedure di valutazione della conformità ;
NORMA: una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione , la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle categorie : norme internazionali , norme europee , norme nazionali . Sono norme internazionali europee o nazionali , le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un’organizzazione internazionale , da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione ;
REGOLA TECNICA : una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti , comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano , indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito , la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso , nonché le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione , la commercializzazione o l’utilizzazione di un
prodotto ad eccezione di quelle indicate all’articolo 9 , comma 6. Costituiscono , in ogni caso, regole tecniche.

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venerdì 11 giugno 2010

Cessione del Credito (art.1260 c.c.)

La cessione del credito è un contratto regolato dagli artt. 1260 e ss. codice civile e permette ad un creditore di cedere il suo diritto ad un terzo, il quale può riscuotere il credito dal debitore del primo.
Questo particolare contratto consiste nel trasferimento dei diritti di credito di un creditore ad una terza persona, ovvero il cessionario, nei confronti del debitore, ovvero il ceduto.
Gli effetti del contratto di cessione del credito comportano il trasferimento al cessionario degli stessi diritti che egli aveva nei confronti del debitore.
Il disposto codicistico, all'art. 1260, dispone che un creditore ha la possibilità di cedere un suo credito ad una terza persona, che diviene, a sua volta creditrice del debitore principale; la cessione del credito può avvenire a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, anche senza il consenso del debitore, sempreché il credito che deve essere trasferito non sia strettamente personale o che il trasferimento non sia espressamente vietato dalla legge, come ad esempio nel caso di genitori, i quali non possono vedersi cedere crediti dei loro figli, o nel caso di crediti cosiddetti alimentari, i quali non possono mai essere ceduti.
Lo stesso articolo dispone, inoltre, che creditore e debitore possono stabilire di escludere la cedibilità del credito; ma, se nonostante la pattuizione il credito viene ceduto, tale pattuizione non può essere opposta al cessionario, ovvero colui al quale il credito viene ceduto, se non si dà prova che egli ne era a conoscenza al momento della cessione.
La legge non richiede una particolare forma per il contratto di cessione del credito: questo, infatti, si perfeziona attraverso il consenso del cedente e del cessionario, senza necessità del consenso del debitore ceduto.
Il motivo per cui la legge non richiede il consenso del debitore ceduto per il perfezionamento del contratto di cessione del credito deriva dal fatto che per tale soggetto nulla cambia nell'adempimento della propria obbligazione al creditore originario piuttosto che ad una terza persona.
Il consenso del cessionario è, invece, richiesto, perché per esso può essere rilevante che un debitore sia una persona piuttosto che un'altra, in quanto un soggetto potrebbe essere più o meno solvibile di un altro, pregiudicando i diritti del cessionario.
Il disposto codicistico, poi, all'art. 1264, precisa che, per l'efficacia della cessione del credito, è necessaria, oltre al consenso di cedente e cessionario, anche l'accettazione del debitore o la notificazione del trasferimento del credito allo stesso.
In altri termini, il debitore deve sapere con certezza a chi pagare per liberarsi dal debito: infatti, se egli effettua il pagamento al creditore originario dopo che gli è stata notificata la cessione, la legge non lo ritiene liberato dal debito e, di conseguenza, sarà costretto a pagare nuovamente al creditore cessionario.
Infine, nell'ipotesi di contratto di cessione del credito a titolo oneroso, il creditore che trasferisce il proprio credito deve garantirne l'esistenza; non è, per contro, tenuto a garantire l'adempimento del debitore, salvo che lo decida (cessione pro solvendo).
Avv. Alessandra Messa
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lunedì 7 giugno 2010

ICE (In Case of Emergency)

Gli operatori delle ambulanze hanno segnalato che molto spesso, in occasione di incidenti stradali, i feriti hanno con loro un telefono portatile, ma gli operatori non sanno chi contattare tra la lista interminabile dei numeri salvati nella rubrica.
Gli operatori delle ambulanze hanno lanciato l'idea che ciascuno metta, nella lista dei suoi contatti, la persona da contattare in caso d'urgenza sotto uno pseudonimo predefinito.
Lo pseudonimo internazionale conosciuto è ICE (In Case of Emergency). E' sotto questo nome che bisognerebbe segnare il numero della persona che operatori delle ambulanze, polizia, pompieri o primi soccorritori potrebbero contattare.
In caso vi fossero più persone da contattare si può utilizzare la definizione ICE1, ICE2, ICE3, etc....
Facile da fare, non costa niente e può essere molto utile.
E' una buona idea ed è anche promossa dalle autorità preposte al soccorso.
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martedì 27 aprile 2010

Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)

La Giurisprudenza Italiana contempla la possibilità di promuovere un accertamento tecnico preventivo, qualora ricorrano condizioni di urgenza, quali ad esempio il pericolo di deperimento o alterazione delle prove, la possibilità di modifica dei luoghi e delle circostanze, la necessità di provvedere alla sistemazione ed al ricondizionamento dei luoghi e/o dei macchinari, ovvero la necessità di effettuare interventi di qualsiasi tipo, che consentano il ripristino con urgenza dello status quo ante o comunque l’eliminazione della situazione di pericolo o di pregiudizio o di inutilizzabilità che si è venuta a creare in seguito all’evento contestato.
L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è regolato dagli articoli 692 – 693 – 694 – 695 – 696 del Codice Civile.
Il richiedente propone ricorso avanti il Presidente del Tribunale competente per territorio, informando la controparte, secondo le modalità previste dai citati articoli.
Il Presidente del Tribunale, accolto il ricorso, provvede nelle forme stabilite degli articoli 694 e 695 a nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio e fissa la data di comparizione dello stesso, la data di inizio delle operazioni peritali ed il termine entro il quale il CTU dovrà provvedere a depositare apposita relazione scritta.
Fino a poco tempo fa l’ATP, in quanto procedimento d’urgenza, che deve essere esperito prima del giudizio di merito e perciò prima che siano state acquisite agli atti di causa tutte le necessarie informazioni, testimonianze e documentazioni che costituiscono la fase istruttoria del procedimento, rispondeva a restrizioni procedurali e tecniche ben definite.
La sua funzione era infatti limitata alla pura acquisizione di rilievi planimetrici e/o di documentazione fotografica, tesi a documentare lo stato dei luoghi e/o dei macchinari coinvolti, senza entrare nel merito delle questioni tecniche, senza ricercare le cause degli eventi né la definizione delle responsabilità o delle corresponsabilità delle parti interessate, né tantomeno era consentito al CTU di esprimere giudizi, azzardare ipotesi o osservazioni personali, né ricostruzione dei fatti e degli eventi, che potessero in qualche modo configurarsi come un’indebita ingerenza infatti e in circostanze che ancora dovevano essere provate ed acquisite agli atti istruttori.
Talvolta il Presidente del Tribunale autorizzava il CTU ad espletare prove di funzionamento ed esercizio dell’impianto o del macchinario oggetto di ATP allo scopo di meglio descriverle e di verificarne le caratteristiche ed i limiti tecnici funzionali che potessero essere in qualche modo alterati o perduti nelle more dell’iter processuale.
Già di per sé questa estensione del quesito poneva molteplici perplessità ed accese discussioni tra i Procuratori delle parti, poiché spesso veniva interpretata come un eccesso di zelo, al di fuori dello stretto ambito descrittivo che era proprio dell’ATP.
Si soleva dire che l’ATP doveva essere una semplice fotografia redatta dal Consulente Tecnico incaricato, senza che lo stesso potesse in alcun modo intervenire apportando il proprio contributo professionale di idee, di interpretazioni o di giudizio.
Il nuovo testo approvato con Decreto Legge 14 marzo 2005 n° 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n°80 ha apportato modifiche alla vigente normativa in materia processuale civile, tra cui figura anche una modifica all’ATP.
Si tratta di una modifica di carattere sostanziale, che supera le precedenti posizioni e che conferisce al CTU nominato un incarico molto più ampio, per molti versi paragonabile al compito che veniva normalmente assegnato in sede di procedimento di merito.
Recita il testo della nuova Legge:
L’Accertamento Tecnico Preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”.
Si tratta di poche righe che modificano completamente la precedente situazione. Ora il CTU può esprimere giudizi di merito sulle cause, sulle circostanze e sulle dinamiche degli eventi. Poiché in questa sede preventiva non sono ancora state acquisite tutte le necessarie informazioni, testimonianze e documentazioni istruttorie, appare evidente che il CTU deve procedere in modo autonomo ad acquisire la documentazione e le informazioni necessarie sia presso le parti, sia presso terzi, svolgendo un ruolo istruttorio che è proprio del Giudice e che normalmente viene svolto dagli Avvocati in contraddittorio fra le parti nella sede tribunalizia competente.
Appare evidente l’estrema delicatezza dell’incarico ora assegnato al CTU, il quale non deve limitarsi alla pedissequa acquisizione di informazioni e di documenti, ma deve volgere un ruolo istruttorio completo, effettuando una cernita intelligente e critica di quanto gli viene proposto dalle parti interessate, cercando di mantenere la giusta equidistanza fra le stesse nel rigoroso rispetto delle esigenze di giustizia processuale.
E' bene che il CTU alleghi alla perizia, in calce alla stessa, tutta la documentazione acquisita e specifichi chiaramente le modalità con le quali ha acquisito detta documentazione e ha ritenuto opportuno recepire determinate informazioni che gli vengono fornite dalle parti, esprimendo chiaramente il metodo ed il principio in base al quale si è mosso in sede di Accertamento Tecnico Preventivo.
Una cattiva gestione delle procedure e dei metodi da parte del CTU può portare a giudizi totalmente invalidi, oltre a possibilità di confusione e di eventuale rigetto delle tesi del CTU da parte dei Procuratori delle parti.

Ing. Renzo Dusi
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martedì 23 febbraio 2010

Red Bull: ti mette le ali?


Il 10 febbraio 2010 la Red Bull, fuori dalle due scuole genovesi Pascoli e Pertini, ha distribuito gratuitamente agli studenti le lattine della famosa bibita energetica ed è scoppiato il caso. La distribuzione a titolo promozionale della bibita, che secondo Gianni Testino vicepresidente della Società italiana di alcologia, è «dannosa, contiene caffeina e taurina e provoca dipendenza fisica e psicologica»,
non è stata gradita dai genitori e tantomeno dal ministro della Gioventù Giorgia Meloni definisce «vigliacca l’idea di fare pubblicità nel contesto scolastico, anche perché gli energy drink rappresentano una porta di ingresso alla cultura dello sballo».
Dopo pochi giorni sul Corriere della Sera appare la denuncia di una manager (Stefania Boleso, 39 anni)che, tornata dalla maternità, ha ricevuto il benservito dalla Red Bull nonostante fosse stata una delle artefici del successo del marchio austriaco nel nostro paese. L'articolo ha fatto scalpore e anche in questo caso si è mossa la politica col ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna: «Il grave episodio della manager licenziata dopo il periodo di maternità rispecchia tutta l’inadeguatezza nel definirci un Paese realmente moderno. Mi dispiace che si debba evocare la legge per sanare un’ingiustizia che non dovrebbe essere frutto dei nostri tempi. Da molto avremmo dovuto capire che un figlio non è solo una gioia per chi lo mette al mondo, ma anche un investimento e un servizio per il Paese, se proprio vogliamo ridurre la questione ad un fattore puramente economico. Detto questo, le leggi a tutela della maternità ci sono e non vanno considerate come polverosi soprammobili. Ma applicate nella loro interezza come strumenti di equità sociale».
Sono subito andato al sito della Red Bull per vedere se c'era qualche comunicato ufficiale su questi ultimi episodi: niente. Strano che una multinazionale non prenda in seria considerazione i riflessi negativi di simili situazioni: forse una maggiore attenzione alle tematiche di CM consentirebbe al marchio di rimanere competitivo e beneviso ai consumatori senza alcuna distinzione. Se poi si pensa alle voci che circolano in rete forse ci sarebbe da intervenire ufficialmente:
- la vendita è consentita nei supermercati francesi, ma con una etichetta che ne sconsigli il consumo a bambini e donne in gravidanza. Infatti, anche se al momento non esistono studi scientifici dell'Autorità Alimentare Europea che dimostrino la pericolosità della bibita, in Francia fino a qualche tempo fa era classificata come medicinale perché secondo il Ministero della Sanità poteva avere effetti indesiderati sul metabolismo e sulla pressione arteriosa;
- la vendita di questi prodotti è ancora proibita in Danimarca e Norvegia, mentre in Gran Bretagna è consentito il commercio di tali bevande ma ne è sconsigliato l'uso alle donne in gravidanza, ai minori e alle persone a rischio cardiovascolare.
- il 25 maggio 2009 veniva pubblicata la notizia secondo cui la Germania stava prendendo in considerazione il divieto di vendita a livello nazionale della bevanda energetica Red Bull Cola, dopo che tracce di cocaina erano state trovate al suo interno;
- Concludiamo la bibita conterrebbe il "Glucuronolattone" che secondo Wikipedia è banalmente un carboidrato (un tipo di zucchero naturalmente presente nell'organismo e in altri alimenti come il vino e il grano), ma per alcuni sembra che la Red Bull ne contenga circa 600 milligrammi, dose duecento volte superiore rispetto alla normale giornaliera (non vi sono tuttavia conferme sul fatto che arrechi effettivi danni alla salute).
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Nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE)

La nuova direttiva macchine è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre del 2009, ed in Italia sarà in vigore dal 06/03/2010. Le modifiche introdotte sono molteplici: ci limiteremo ad elencare quelle più rilevanti e ad illustrare più nel dettaglio quelle che a nostro giudizio meritano un’opportuna chiave di lettura.

Le novità più rilevanti sono :
- Scopo e Definizioni
• Estensione dello scopo anche agli accessori di sollevamento (che già oggi portano la marcatura CE) ed a catene, funi e cinghie di sollevamento, introducendo quindi per questi componenti procedure di certificazione non previste nella legislazione vigente;
• Introduzione delle “quasi-macchine”;
• Estensione dello scopo agli ascensori da cantiere (attualmente esclusi sia dalla Direttiva macchine che dalla Direttiva ascensori) ed agli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s;
• Estensione dello scopo agli apparecchi portatili a carica esplosiva, ove la carica esplosiva non ha un’azione diretta sul pezzo, quali pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare (attualmente escluse in quanto considerate come armi da fuoco);
• Riformulazione delle esclusioni dallo scopo di tutti i mezzi di trasporto in generale, tenendo conto anche dei rischi coperti dalle direttive specifiche sui trattori agricoli (2003/37/EC) e sui veicoli rientranti nel campo di applicazione delle Direttive 70/156/EEC e 2002/24/EC;
• Introduzione dell’elenco dei prodotti appartenenti al campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione e quindi esclusi dalla Direttiva Macchine;
• Modifica della definizione di macchina che ora si riferisce anche a macchine prive del motore;
• Introduzione di una nuova definizione per i componenti di sicurezza e di un allegato con un loro elenco indicativo ed aggiornabile.

- Procedure per la certificazione
• Apposizione della marcatura CE anche sui componenti di sicurezza, sui dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e su catene, funi e cinghie;
• Obbligo di riportare nel fascicolo tecnico la documentazione relativa alla valutazione del rischio effettuata nella fase di progettazione della macchina, che dimostri la procedura seguita (ancorché non esplicitamente richiesto dalla Direttiva vigente, i fascicoli tecnici più completi riportano sempre una sintesi delle argomentazioni che hanno portato alla scelta delle soluzioni tecniche adottate sulla base della valutazione del rischio effettuata. Questo però non sarà più sufficiente, ed occorrerà riportare tutta la procedura seguita in una documentazione organica e dettagliata che segua le idonee metodologie);
• Modifiche dell’Allegato IV, quali: l’esclusione dei motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei, l’esclusione delle macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici, l’inclusione delle unità


logiche con funzioni di sicurezza (prima erano incluse solamente quelle relative ai comandi bimanuali) e l’inclusione di tutti i dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone (prima erano inclusi solamente quelli elettrosensibili);
• Cessazione dell’obbligo di depositare il fascicolo tecnico presso un Organismo Notificato di Certificazione per i fabbricanti che realizzano le macchine in allegato IV rispettando le norme armonizzate;
• Introduzione della possibilità per il fabbricante, relativamente alle macchine in allegato IV, di operare in regime di “Garanzia di Qualità Completa”, cioè secondo un sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e le prove, approvato da un Organismo notificato, in alternativa alle altre procedure di certificazione oggi imposte dalla Direttiva vigente;
• Introduzione della scadenza, dopo cinque anni, della validità dei certificati dell’esame di tipo rilasciato dagli Organismi Notificati.

- Allegato I
• Per quanto riguarda le modifiche dell’Allegato I, accenneremo a quelle più rilevanti in un apposito paragrafo del testo che segue.

- Varie
• Introduzione di misure specifiche riguardanti le “macchine potenzialmente pericolose” (esse non sono le macchine che possono compromettere la sicurezza delle persone, e che saranno quindi ritirate dal mercato con le procedure della clausola di salvaguardia, ma sono le macchine che potrebbero essere pericolose in quanto tecnicamente simili a quelle ritirate dal mercato o perché costruite sulla base di norme armonizzate ritenute non più rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva). Per queste macchine la Commissione può adottare misure specifiche per vietare o limitare la loro immissione sul mercato o per subordinarle a condizioni particolari;
• Imposizione di vincoli più stringenti per gli Organismi notificati e per gli Stati Membri che li notificano;
• Introduzione di sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” che gli Stati Membri devono adottare nei riguardi delle violazioni alle norme nazionali che recepiscono la Direttiva .

Nuova definizione di “macchina” propriamente detta
Per una corretta lettura del testo della nuova direttiva occorre evidenziare che ogni qualvolta viene citato il termine “macchina” ci si riferisce a tutti i prodotti inclusi nello scopo della Direttiva con l’esclusione delle quasi-macchine, alle quali sono dedicate articoli e/o clausole specifiche, ovvero disposizioni e procedure diverse.
La nuova definizione di macchina, propriamente detta, è: “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata”.
A completamento di questa definizione base sono state aggiunte quattro appendici che includono anche le macchine complesse e le macchine ad azionamento manuale per il sollevamento di pesi. La seconda di queste appendici è particolarmente rilevante perché include nella definizione anche le macchine non complete purché costituiscano un insieme “pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione”, risolvendo così problematiche relative a molte macchine ( ad esempio le gru destinate ad essere montate su autocarro che oggi non sono considerate macchine).
La grande novità è comunque l’inclusione delle macchine commercializzate senza il motore o, più generalmente, senza un “sistema di azionamento proprio” che, secondo le più diffuse interpretazioni, può comprendere anche il sistema di trasmissione, inclusi dispositivi accessori come il freno e le parti del sistema dei controllo ad essi strettamente connesse. Ciò può facilitare, ad esempio, utilizzatori che preferiscono avere uno stoccaggio omogeneo di motori per facilitare la manutenzione delle loro macchine, ma introduce nuovi importanti problematiche. Per le macchine commercializzate senza un sistema di azionamento proprio, infatti, le responsabilità, oggi proprie del solo fabbricante, rischiano di diluirsi fra più soggetti, quali il fabbricante della macchina, il fabbricante del motore, i fornitori, gli utilizzatori e/o gli assemblatori della macchina finale pronta per essere utilizzata. Basta pensare alla pratica impossibilità del fabbricante di garantire i livelli di rumorosità e di vibrazione, l’efficacia del sistema di controllo completo, o i tempi di arresto e/o di frenatura. Il costruttore, comunque, dovrà indicare nelle istruzioni tutte le caratteristiche del sistema di azionamento da installare sulla macchina.

Considerazioni sulle quasi-macchine
Esse sono definite come “insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento (drive system) è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente Direttiva”.
Esse non devono essere marcate CE e seguono procedure differenziate da quelle previste per gli altri prodotti disciplinati dalla Direttiva. Anche le documentazioni da elaborare sono denominate in maniera diversa, onde evitare confusione.
Il fabbricante delle quasi-macchine, prima di immetterle sul mercato, deve elaborare:
􀂃 la “documentazione tecnica rilevante”, (diversa dal “fascicolo tecnico” previsto per le macchine);
􀂃 la “dichiarazione di incorporazione” (diversa dalla “dichiarazione di conformità” prevista per le macchine);
􀂃 le “istruzioni di assemblaggio” (diverse dalle”istruzioni” previste per le macchine),.

Gli Stati, nell’ambito della sorveglianza del mercato, prendono tutte le misure appropriate per assicurarsi che le quasi-macchine possano essere immesse sul mercato solo se soddisfano le disposizioni della Direttiva che le riguardano, ma non applicano ad esse le rigorose procedure di cui alle clausole di salvaguardia, che sono previste esclusivamente per le macchine.
A maggiore chiarimento, si potrebbe dire che è stata introdotta una nuova opportunità per i costruttori di questi prodotti, senza spingersi troppo negli obblighi e nelle procedure di controllo. Nella direttiva 98/37/CE i costruttori di macchine non complete, destinate ad essere assemblate con altre macchine per formare una macchina propriamente detta, devono solamente dichiarare questa destinazione dei loro prodotti (dichiarazione di cui all’Allegato II - B). La nuova Direttiva offre invece ai costruttori delle “quasi macchine” che soddisfano uno o più requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I, la possibilità di dichiarare la loro rispondenza ai requisiti soddisfatti. In questo modo tali prodotti avranno un valore aggiunto sul mercato in quanto, per i rischi relativi ai requisiti soddisfatti, offrono maggiori garanzie al fabbricante della macchina finale che li utilizza.
Due concetti però devono essere chiari:
• il fabbricante della quasi-macchina è libero di stabilire a quali requisiti essenziali di sicurezza soddisfare, e quindi dichiarare come soddisfatti, con i conseguenti obblighi derivanti dalla compilazione del fascicolo tecnico pertinente. I requisiti dell’allegato I, infatti non sono obbligatori per le quasi-macchine, ma si applicano solamente alle macchine, cioè ai prodotti finiti.
• Ai fini delle procedure di cui alle clausole di salvaguardia il solo responsabile della macchina completa è, e rimane, chi redige la dichiarazione di conformità e appone la marcatura CE, ovvero il fabbricante della macchina stessa.

Le modifiche dell’Allegato I
L’Allegato I che contiene i requisiti essenziali di salute e sicurezza per le macchine non è cambiato in modo sostanziale, salvo che per la necessaria introduzione dei requisiti da applicare ai nuovi prodotti immessi nello scopo, quali i prodotti cosmetici e farmaceutici, gli ascensori da cantiere e gli ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/sec, le macchine portatili per fissaggio ed altre macchine ad impatto.
E’ stata mantenuta, per quanto possibile, la struttura esistente e la numerazione delle varie clausole per non creare difficoltà ai fabbricanti, che altrimenti avrebbero dovuto modificare i programmi già impostati per la predisposizione dei fascicoli tecnici. Questa soluzione, molte volte, è andata a scapito dell’organicità della trattazione.
Sono state aggiunte alcune definizioni e sono stati modificati alcuni termini, adeguandoli il più possibile a quelli usati nelle norme armonizzate e quindi al linguaggio comune consolidatosi in questi anni fra gli operatori della sicurezza.
La parte relativa al contenuto delle istruzioni per l’uso è stata completamente riordinata e riformulata. Essa è attualmente molto completa e costituisce una valida guida per i fabbricanti.
E’ stato dato più risalto alla procedura per la valutazione del rischio, nonché ai concetti legati all’ergonomia esprimendo in maniera più estesa e completa i principi del rapporto uomo macchina.
La parte relativa ai sistemi di comando è stata completamente ristrutturata rendendola più organica, ma mantenendo pressoché inalterati i principi espressi nella vigente Direttiva. Sono stati introdotti alcuni requisiti che tengono conto delle esigenze operative e di sicurezza di alcune tipologie di macchine, come le macchine automatiche, e le macchine con comando a distanza, oggi sempre più diffuse. E’ stato introdotto il concetto di “arresto operativo” cioè un arresto che, per motivi operativi, non interrompe l’alimentazione degli azionatori.
Per quanto riguarda l’arresto di emergenza è stato espresso chiaramente il concetto che esso costituisce una misura di protezione complementare, da installare in aggiunta alle misure di sicurezza richieste, non in loro sostituzione.
Per quanto riguarda la scelta delle protezioni contro i rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione è stato introdotto l’obbligo, qualora la valutazione del rischio lo richieda, di usare ripari di tipo B (interbloccati con bloccaggio del riparo) come per gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione. Questa modifica avrà influenza sulla normativa, rigidamente impostata sui dettami della Direttiva attuale.
Importanti sono i cambiamenti dei requisiti supplementari di cui alle parti 4 e 6 relative alle “operazioni di sollevamento” ed al “sollevamento di persone”. Queste parti sono state completamente riformulate e ristrutturate per tenere conto dell’introduzione nello scopo della direttiva degli ascensori da cantiere e degli ascensori con velocità inferiore a m/sec 0,15.
Non illustriamo tutte le modifiche apportate. Ci limiteremo a dare la chiave di lettura di queste due parti ed a fare qualche commento.
La parte 4, che nella Direttiva vigente si riferisce solamente al sollevamento dei carichi, nel nuovo testo della Direttiva si applica anche al sollevamento delle persone. Con questa estensione, però, ci si potrebbe chiedere a cosa serva più la successiva parte 6, che si riferisce proprio al sollevamento di persone.
La chiave di lettura delle due parti è la seguente: la parte 4 si riferisce al sollevamento di persone e/o cose, ma pensando ai soli pericoli a cui sono esposte le persone che operano esternamente alle macchine di cui trattasi, mentre la parte 6 si riferisce prevalentemente ai pericoli a cui sono esposte le persone nell’uso delle macchine per la propria movimentazione.
Noi abbiamo proposto di integrare le due parti, o quantomeno di numerarle in successione. E’ prevalso però il principio di non modificare troppo la struttura della Direttiva attuale.
Notevole è stata la difficoltà nell’elaborare e riorganizzare queste due parti a causa delle numerose tipologie di macchine a cui esse si riferiscono, ed il risultato non è a nostro avviso pienamente soddisfacente.

CONSIDERAZIONI FINALI
La Direttiva attuale ha creato molti problemi nella sua applicazione, tanto che il Comitato Permanente preposto ad esprimere pareri al riguardo è giunto di fatto all’impossibilità di dare risposta a tutti i quesiti pervenuti.
Il testo della nuova Direttiva è sicuramente più organico, dando una risposta a molti quesiti, ma introduce altri dubbi e nuove problematiche.
E’ comunque in corso di stesura una Guida elaborata da un apposito gruppo di lavoro della Commissione europea al quale partecipa anche un funzionario dell’ISPESL in rappresentanza dei Ministeri Competenti.

Fonte: ISPESL
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giovedì 7 gennaio 2010

Class Action

dal 1° gennaio 2010 è possibile promuovere azioni legali di Class Action simili a quanto avviene negli USA ma con una differenza sostanziale: mentre negli Stati Uniti oltre al danno può essere calcolato un surplus a carattere punitivo, in Italia il risarcimento non potrà superare il danno effettivamente subito. La Class Action è articolata in tre fasi: a)ammissibilità: è il primo filtro ed è esercitato dal Giudice, che può interrompere sul nascere la causa collettiva se ne rileva l'inammissibilità(domanda infondata, conflitto di interessi, nessuna identità di diritti tutelabili, proponente senza adeguata copertura patrimoniale); b) adesione: una volta che il Giudice ammette la domenda, il proponente deve pubblicizzare la Class Action in modo da permettere ai consumatori interessati di parteciparvi; c) giudizio: nella fase finale il Giudice liquida coloro che hanno aderito all'azione.
Da sottolineare che l'oggetto dell'azione di classe sono i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti (art.140-bis Codice del Consumo).
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venerdì 18 dicembre 2009

Riduzione dei danni da incendio negli edifici storici


Gli effetti deleteri dell'ossidazione provocata dall'acido cloridrico sui metalli a seguito di un incendio sono conosciuti a tutti gli addetti ai lavori poichè, in quasi tutti i casi, bobbiamo rivolgerci a ditte specializzate per l'effettuazione delle necessarie bonifiche. Tutavia questa problematica è meno conosciuta per quanto riguarda gli effetti sugli edifici storici e sul loro inestimabile contenuto.
Prysmian, società sorta da uno spinoff della Pirelli e leader mondiale nella produzione e posa di cavi elettrici, ha effettuato uno studio su questa problematica comparando le emissioni di un cavo tradizionale con uno di tipo Afumex a bassa emissione. Lo studio, particolarmente interessante, è stato presentato con un articolo di cui riportiamo il testo integrale:
Presenza di cavi all'interno di edifici storici
L’uso di cavi all’interno degli edifici storici è molto differenziato e possono essere presenti impianti di varia natura; questi cavi occupano una massa considerevole e in caso di incendi le emissioni svolte dalla loro combustione esercitano una funzione nefasta, non soltanto sulle superfici architettoniche, ma anche sui materiali costituenti gli oggetti appartenenti alle collezioni museali che sono frequentemente ospitate negli interni in questione (metalli, superfici pittoriche, legni, carta, avori, ceramiche, vetri ecc.). L’importanza di avere a disposizione una tecnologia vantaggiosa, in termini di bassissima emissione di gas dannosi, è quindi evidente. Il problema era ben conosciuto fin dai secoli scorsi: un cronista inglese del Seicento, John Evelyn, osserva la presenza di patine giallastre o bruno scuro che andavano formandosi, in quei tempi, sulle opere pittoriche di quello che rappresentava il nucleo fondamentale della National Gallery di Londra, e che allora era già conservato in centro città. Egli attribuisce la formazione delle patine in questione al deposito di fumi, derivanti dalle combustioni operate per il riscaldamento domestico e per le attività artigianali. A quei tempi, era quindi già presente la consapevolezza del possibile danno dovuto alla tossicità nei confronti degli esseri umani, ma anche dei danni alle superfici dei manufatti artistici. In questo caso, le combustioni non erano di tipo accidentale, ma erano dovute alle attività antropiche, e risultavano aggravate dal fatto che in Inghilterra si usava bruciare carbone, le cui emissioni, dato il particolare carattere composizionale, sono maggiormente degradative rispetto a quelle della legna. È ormai ben noto che all’interno dei fumi è possibile individuare:
• Anidridi dello zolfo
• Ossidi di azoto
• Acido cloridrico
• Acido fluoridrico
• Particelle incombuste.
I primi termini di questa serie sono in grado di conferire pH acido alle soluzioni (direttamente o in seguito a idratazione) ed esercitano quindi un’azione degradativa e corrosiva; essi si svolgono normalmente, quando vanno in combustione i materiali plastici, contenuti nell’interno dei cavi di tipo tradizionale. Vi sono poi molecole, come l’anidride carbonica, che non esercitano un’azione chimica diretta sui materiali artistici, ma sono in grado di svolgere un’attività degradativa specifica, nei confronti degli intonaci e delle pietre di tipo carbonatico. Il particellato e i fumi costituiti dalle particelle incombuste sono i responsabili dei depositi neri e delle patine giallastre cui si è fatto cenno e delle variazioni cromatiche che rivestono un’importanza fondamentale in termini di “leggibilità” della superficie; tali depositi devono anche essere considerati in termini di conservazione della superficie, in quanto contengono alcuni componenti chimici che sono in grado di accelerare il degrado dei materiali sottostanti. La ricerca effettuata ha analizzato il comportamento al fuoco di differenti tipologie costruttive di cavi, ed ha valutato le emissioni svolte durante la combustione di cavi tradizionali (o standard) e durante la combustione di cavi a bassa emissione di tipo Afumex. Nel caso dell’acido cloridrico, gas che si sviluppa in quantità estremamente rilevanti nelle combustioni di cavi il cui isolante è costituito da mescole a base di PVC (cloruro di polivinile), si registra un’eclatante differenza nel confronto con un cavo di tipo Afumex che, non contenendo alogeni nella mescola, non svolge alcuna emissione di acido cloridrico. È stato rilevato un andamento, nelle emissioni, sostanzialmente analogo a quello dell’acido cloridrico, anche per quel che riguarda l’anidride carbonica. Valutando l’andamento dei grafici riportati, si nota che nei cavi di tipo Afumex, non solo l’emissione è significativamente inferiore a quella nei cavi standard, ma che il picco di emissione viene raggiunto in un tempo circa doppio rispetto ai sistemi tradizionali. Ovviamente questo dato non ha nessuna importanza per quanto attiene al manufatto artistico, ma è comunque molto importante per consentire l’evacuazione in sicurezza, di locali eventualmente interessati alla combustione, da parte dei visitatori e del personale di servizio.
Per saperne di più: http://www.prysmian.it/export/sites/prysmian-itIT/attach/pdf/Afumex_Guida_all_Uso.pdf
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giovedì 17 dicembre 2009

Mediazione e conciliazione

Sulla futura riforma del contenzioso è utile fare alcune precisazioni.
Il mediatore
L'attività del mediatore può essere svolta da:
- professori universitari in discipline economiche o giuridiche;
- professionisti iscritti ad albi professionali in materie economiche o giuridiche (almeno 15 anni di iscrizione);
- magistrati in pensione;
- altri soggetti debitamente formati.
Conciliazione obbligatoria
La conciliazione diventa obbligatoria nelle seguenti controversie:
- condominio;
- diritti reali;
- successioni ereditarie;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento per responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
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Riforma del processo civile

La riforma del processo civile dovrebbe portare ad un considerevole mutamento della conciliazione che, se tutto resterà come indicato nel decreto di attuazione della riforma approvato dal Consiglio dei Ministri a fine ottobre, prevede un iter di apena 4 mesi. In pratica per molte tipologie di contenzioso civile (liti condominiali, ereditarie, ecc.) sarà obbligatorio ricorrere alla nuova procedura semplificata della mediazione. Questa si articola in due passaggi:
a) fase facilitativa: il legale dell'attore comunica al convenuto la necessità di procedere alla mediazione, e si attiva chiedendo all'organismo la nomina di un mediatore. Il mediatore riunisce le parti e le assiste in modo da trovare un accordo soddisfacente per entrambe.
b) fase aggiudicativa: se l'accordo non viene raggiunto, il mediatore diventa parte attiva e formula una propria proposta avvertendo le parti delle possibili conseguenze in caso mancata accettazione (se il successivo giudizio del tribunale coincide con la proposta fatta dal mediatore, la parte che ha rifiutato la proposta può vedersi accollare le spese legali anche se ha vinto). Entro 7 giorni la proposta deve essere accettata, altrimenti la conciliazione non è raggiunta e diventa necessario presentare ricorso al Giudice.
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