Risk Philosophy

"Il Risk Management è una componente cruciale di ogni strategia di
creazione di valore e di massimizzazione del rendimento del capitale investito
da un'impresa" (A. Profumo, CEO Unicredit Group)


venerdì 11 giugno 2010

Cessione del Credito (art.1260 c.c.)

La cessione del credito è un contratto regolato dagli artt. 1260 e ss. codice civile e permette ad un creditore di cedere il suo diritto ad un terzo, il quale può riscuotere il credito dal debitore del primo.
Questo particolare contratto consiste nel trasferimento dei diritti di credito di un creditore ad una terza persona, ovvero il cessionario, nei confronti del debitore, ovvero il ceduto.
Gli effetti del contratto di cessione del credito comportano il trasferimento al cessionario degli stessi diritti che egli aveva nei confronti del debitore.
Il disposto codicistico, all'art. 1260, dispone che un creditore ha la possibilità di cedere un suo credito ad una terza persona, che diviene, a sua volta creditrice del debitore principale; la cessione del credito può avvenire a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, anche senza il consenso del debitore, sempreché il credito che deve essere trasferito non sia strettamente personale o che il trasferimento non sia espressamente vietato dalla legge, come ad esempio nel caso di genitori, i quali non possono vedersi cedere crediti dei loro figli, o nel caso di crediti cosiddetti alimentari, i quali non possono mai essere ceduti.
Lo stesso articolo dispone, inoltre, che creditore e debitore possono stabilire di escludere la cedibilità del credito; ma, se nonostante la pattuizione il credito viene ceduto, tale pattuizione non può essere opposta al cessionario, ovvero colui al quale il credito viene ceduto, se non si dà prova che egli ne era a conoscenza al momento della cessione.
La legge non richiede una particolare forma per il contratto di cessione del credito: questo, infatti, si perfeziona attraverso il consenso del cedente e del cessionario, senza necessità del consenso del debitore ceduto.
Il motivo per cui la legge non richiede il consenso del debitore ceduto per il perfezionamento del contratto di cessione del credito deriva dal fatto che per tale soggetto nulla cambia nell'adempimento della propria obbligazione al creditore originario piuttosto che ad una terza persona.
Il consenso del cessionario è, invece, richiesto, perché per esso può essere rilevante che un debitore sia una persona piuttosto che un'altra, in quanto un soggetto potrebbe essere più o meno solvibile di un altro, pregiudicando i diritti del cessionario.
Il disposto codicistico, poi, all'art. 1264, precisa che, per l'efficacia della cessione del credito, è necessaria, oltre al consenso di cedente e cessionario, anche l'accettazione del debitore o la notificazione del trasferimento del credito allo stesso.
In altri termini, il debitore deve sapere con certezza a chi pagare per liberarsi dal debito: infatti, se egli effettua il pagamento al creditore originario dopo che gli è stata notificata la cessione, la legge non lo ritiene liberato dal debito e, di conseguenza, sarà costretto a pagare nuovamente al creditore cessionario.
Infine, nell'ipotesi di contratto di cessione del credito a titolo oneroso, il creditore che trasferisce il proprio credito deve garantirne l'esistenza; non è, per contro, tenuto a garantire l'adempimento del debitore, salvo che lo decida (cessione pro solvendo).
Avv. Alessandra Messa

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