Risk Philosophy

"Il Risk Management è una componente cruciale di ogni strategia di
creazione di valore e di massimizzazione del rendimento del capitale investito
da un'impresa" (A. Profumo, CEO Unicredit Group)


mercoledì 7 luglio 2010

La definizione giuridica di regola d’arte e di norma tecnica della sicurezza degli impianti

Il giudice per valutare la diligenza dell’adempimento del debitore nelle obbligazioni deve, secondo quanto disposto dall’articolo 1176 del codice civile, valutare il suo comportamento soggettivo con riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia e, qualora il contenuto dell’obbligazione consista nello svolgimento di un’attività professionale, alla natura dell’attività esercitata. In tale ultima ipotesi il contenuto dell’obbligazione consiste nelle tecniche proprie della attività specializzata ed il grado di diligenza del debitore, esperto in
un’attività professionale, appare più elevato 1 della diligenza del buon padre di famiglia poiché, in questo caso, occorre operare il riferimento al risultato specifico che comporta l’obbligazione assunta. A tal proposito osservasi che l’appaltatore o il prestatore d’opera, incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1175 del codice civile (che impone al debitore ed al creditore di operare secondo le regole di correttezza) se
non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell’arte, dell’idoneità delle predette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola, parimenti, i doveri di adempiere all’obbligazione con correttezza e buona fede se, avendo accertato l’inidoneità di tali strutture, proceda ugualmente all’esecuzione dell’opera.
Inoltre il prestatore d’opera qualificato deve essere in grado di valutare le modalità di esecuzione del lavoro che gli viene affidato e di garantirne l’esecuzione con la professionalità e la diligenza che il caso richiede: ne consegue che l’accettazione , senza riserve di eventuali particolari difficoltà di eseguire la prestazione , fa sorgere a carico del prestatore l’obbligo di eseguirla a regola d’arte. Il riferimento all’adempimento della prestazione secondo la regola d’arte, la quale pertanto costituisce un'obbligazione di risultato e non di mezzi, è rilevante per:
- stabilire, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, la responsabilità del debitore che è tenuto al risarcimento del danno se non esegue esattamente la prestazione dovuta laddove non provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa al medesimo non imputabile;
- permettere al creditore, secondo quanto stabilito dall’articolo 2224 del codice civile qualora il prestatore dell’opera non proceda all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto e a regola d’arte , di stabilire un congruo termine entro il quale il debitore deve conformarsi a tali condizioni, che, se trascorre inutilmente, consente al creditore di recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per quanto riguarda la responsabilità penale occorre rilevare che in materia
antinfortunistica le misure indicate dalla legge hanno carattere tassativo e non possono essere sostituite con altre reputate equivalenti : infatti se il legislatore ha ritenuto che un determinato infortunio sul lavoro sia meglio scongiurato adottando una ben precisa cautela, il destinatario della norma deve rispettare le prescrizioni e qualora si accerti l’inosservanza di queste, in caso di sinistro, risponderà dell’evento , a meno che non dimostri che lo stesso non è riconducibile al tipo di evento che la regola intendeva prevenire. Inoltre il rispetto della
regola d’arte riveste carattere fondamentale nel costituire un addebito di colpa specifica consistita nella violazione delle generali regole di prudenza le quali regolano il rapporto tra datore di lavoro e soggetto subordinato . In merito la giurisprudenza stabilisce che il comandante della nave da carico, ovvero l’ufficiale di bordo da costui delegato, è penalmente responsabile della morte di un lavoratore ove l’evento trovi causa o concausa nella disattenta predisposizione di un pavimento sul quale viene svolto il lavoro di carico e di scarico a cui l’operaio era destinato. Infatti nel caso esaminato l’ ufficiale aveva omesso di vigilare affinché
il paiolato in assi di legno, sovrastante il boccaporto d una stiva, dove l’operaio svolgeva la sua attività, fosse stato montato a regola d‘arte, poiché , durante lo svolgimento della movimentazione delle merci, venivano sconnesse delle assi e, in tal modo , si creava un vuoto nel quale l’operaio precipitava , trovando così la morte. Le regole d’arte rivestono inoltre particolare importanza nelle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile , disciplinate dalla legge 6/12/1971 n. 1083, per le quali (art.1) : “tutti i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche delle buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza “. L’articolo 3 della stessa legge introduce il principio per il quale: “ i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas , di cui ai precedenti articoli , realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI – CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza . Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l’industria , il commercio e l’artigianato.” L’articolo 7 , comma primo, della legge 5/3/1990 n. 46 sancisce l’obbligo per le imprese installatrici di “eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte . I materiali ed i componenti realizzati secondo le regole di
sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte”.
Per di più l’articolo 5 , comma primo, del DPR 6/12/1991 n. 447 afferma che “i materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche , per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI e del CEI , nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d’arte.”.
Le regole dell’arte sono inoltre rilevanti anche per quanto stabilito dal DPR 6/6/2001 n. 380 (testo unico sull’edilizia) per il quale:
(art. 130) “ai fini della commercializzazione , le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive , di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione “;
(art. 134) “qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico , anche se non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione , a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario “. Dall’esame della giurisprudenza e della legislazione citate si rileva una differenza concettuale tra regole dell’arte e le norme tecniche con differenti conseguenze giuridiche. Invero i due concetti trovano una netta distinzione nella legge n. 317 del 21/6/1986 , attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche che definisce (art.1):
PRODOTTO: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli ;
SPECIFICA TECNICA : una specifica normativa contenuta in un documento che definisce
le caratteristiche richieste a un prodotto , quali i livelli di qualità o di utilizzazione , la sicurezza, le dimensioni , nonché le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita , la terminologia , i simboli , le prove ed i metodi di prova , l’imballaggio , la marcatura e l’etichettatura e le procedure di valutazione della conformità ;
NORMA: una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione , la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle categorie : norme internazionali , norme europee , norme nazionali . Sono norme internazionali europee o nazionali , le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un’organizzazione internazionale , da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione ;
REGOLA TECNICA : una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti , comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano , indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito , la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso , nonché le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione , la commercializzazione o l’utilizzazione di un
prodotto ad eccezione di quelle indicate all’articolo 9 , comma 6. Costituiscono , in ogni caso, regole tecniche.

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