Risk Philosophy

"Il Risk Management è una componente cruciale di ogni strategia di
creazione di valore e di massimizzazione del rendimento del capitale investito
da un'impresa" (A. Profumo, CEO Unicredit Group)


martedì 27 aprile 2010

Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)

La Giurisprudenza Italiana contempla la possibilità di promuovere un accertamento tecnico preventivo, qualora ricorrano condizioni di urgenza, quali ad esempio il pericolo di deperimento o alterazione delle prove, la possibilità di modifica dei luoghi e delle circostanze, la necessità di provvedere alla sistemazione ed al ricondizionamento dei luoghi e/o dei macchinari, ovvero la necessità di effettuare interventi di qualsiasi tipo, che consentano il ripristino con urgenza dello status quo ante o comunque l’eliminazione della situazione di pericolo o di pregiudizio o di inutilizzabilità che si è venuta a creare in seguito all’evento contestato.
L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è regolato dagli articoli 692 – 693 – 694 – 695 – 696 del Codice Civile.
Il richiedente propone ricorso avanti il Presidente del Tribunale competente per territorio, informando la controparte, secondo le modalità previste dai citati articoli.
Il Presidente del Tribunale, accolto il ricorso, provvede nelle forme stabilite degli articoli 694 e 695 a nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio e fissa la data di comparizione dello stesso, la data di inizio delle operazioni peritali ed il termine entro il quale il CTU dovrà provvedere a depositare apposita relazione scritta.
Fino a poco tempo fa l’ATP, in quanto procedimento d’urgenza, che deve essere esperito prima del giudizio di merito e perciò prima che siano state acquisite agli atti di causa tutte le necessarie informazioni, testimonianze e documentazioni che costituiscono la fase istruttoria del procedimento, rispondeva a restrizioni procedurali e tecniche ben definite.
La sua funzione era infatti limitata alla pura acquisizione di rilievi planimetrici e/o di documentazione fotografica, tesi a documentare lo stato dei luoghi e/o dei macchinari coinvolti, senza entrare nel merito delle questioni tecniche, senza ricercare le cause degli eventi né la definizione delle responsabilità o delle corresponsabilità delle parti interessate, né tantomeno era consentito al CTU di esprimere giudizi, azzardare ipotesi o osservazioni personali, né ricostruzione dei fatti e degli eventi, che potessero in qualche modo configurarsi come un’indebita ingerenza infatti e in circostanze che ancora dovevano essere provate ed acquisite agli atti istruttori.
Talvolta il Presidente del Tribunale autorizzava il CTU ad espletare prove di funzionamento ed esercizio dell’impianto o del macchinario oggetto di ATP allo scopo di meglio descriverle e di verificarne le caratteristiche ed i limiti tecnici funzionali che potessero essere in qualche modo alterati o perduti nelle more dell’iter processuale.
Già di per sé questa estensione del quesito poneva molteplici perplessità ed accese discussioni tra i Procuratori delle parti, poiché spesso veniva interpretata come un eccesso di zelo, al di fuori dello stretto ambito descrittivo che era proprio dell’ATP.
Si soleva dire che l’ATP doveva essere una semplice fotografia redatta dal Consulente Tecnico incaricato, senza che lo stesso potesse in alcun modo intervenire apportando il proprio contributo professionale di idee, di interpretazioni o di giudizio.
Il nuovo testo approvato con Decreto Legge 14 marzo 2005 n° 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n°80 ha apportato modifiche alla vigente normativa in materia processuale civile, tra cui figura anche una modifica all’ATP.
Si tratta di una modifica di carattere sostanziale, che supera le precedenti posizioni e che conferisce al CTU nominato un incarico molto più ampio, per molti versi paragonabile al compito che veniva normalmente assegnato in sede di procedimento di merito.
Recita il testo della nuova Legge:
L’Accertamento Tecnico Preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”.
Si tratta di poche righe che modificano completamente la precedente situazione. Ora il CTU può esprimere giudizi di merito sulle cause, sulle circostanze e sulle dinamiche degli eventi. Poiché in questa sede preventiva non sono ancora state acquisite tutte le necessarie informazioni, testimonianze e documentazioni istruttorie, appare evidente che il CTU deve procedere in modo autonomo ad acquisire la documentazione e le informazioni necessarie sia presso le parti, sia presso terzi, svolgendo un ruolo istruttorio che è proprio del Giudice e che normalmente viene svolto dagli Avvocati in contraddittorio fra le parti nella sede tribunalizia competente.
Appare evidente l’estrema delicatezza dell’incarico ora assegnato al CTU, il quale non deve limitarsi alla pedissequa acquisizione di informazioni e di documenti, ma deve volgere un ruolo istruttorio completo, effettuando una cernita intelligente e critica di quanto gli viene proposto dalle parti interessate, cercando di mantenere la giusta equidistanza fra le stesse nel rigoroso rispetto delle esigenze di giustizia processuale.
E' bene che il CTU alleghi alla perizia, in calce alla stessa, tutta la documentazione acquisita e specifichi chiaramente le modalità con le quali ha acquisito detta documentazione e ha ritenuto opportuno recepire determinate informazioni che gli vengono fornite dalle parti, esprimendo chiaramente il metodo ed il principio in base al quale si è mosso in sede di Accertamento Tecnico Preventivo.
Una cattiva gestione delle procedure e dei metodi da parte del CTU può portare a giudizi totalmente invalidi, oltre a possibilità di confusione e di eventuale rigetto delle tesi del CTU da parte dei Procuratori delle parti.

Ing. Renzo Dusi

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